IL REGIME DEL “RESIDENT NON DOMICILED” NEL REGNO UNITO

Il regime tributario del Regno Unito distingue tra domiciliati e residenti non domiciliati;questi ultimi possono essere ordinari o non ordinari. I residenti non domiciliati non sono tassati sulla globalità dei redditi percepiti come avviene per i residenti con domicilio ma unicamente sui redditi di fonte inglese e di fonte estera se rimpatriati nel Regno. Tale regime ha subito alcune modifiche con la Finanziaria inglese del 2008 in vigore dal 1° gennaio 2009.

 


 



 

 

 

 

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DEFINIZIONE DI RESIDENZA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DEL REGNO UNITO

Per essere considerati residenti nel Regno Unito si deve essere fisicamente presenti nel Paese in un momento qualsiasi dell’anno fiscale. Si è residenti se si trascorrono nel Regno Unito 183 giorni o più nel corso dell’anno fiscale oppure in media tre mesi ogni anno solare (gennaio - dicembre) nei precedenti quattro anni.
Si può ugualmente essere considerati residenti se si trascorre sul territorio inglese una media di più di 91 giorni per anno fiscale durante quattro anni consecutivi. Dall’anno fiscale iniziato il 6 aprile 2008 i giorni di partenza e d’arrivo sono considerati come giorni di permanenza ed inclusi nel calcolo dei 91 e 183 giorni. Nella giurisprudenza anglosassone si è sviluppato il concetto di “residenti ordinari” (ordinarily residents) e “residenti non ordinari”
(non ordinarily residents).
Sono considerati residenti ordinari coloro che manifestano un’esplicita volontà di rimanere nel Regno Unito per almeno tre anni consecutivi. Si può essere considerati residenti non ordinari se si risiede normalmente fuori del Regno Unito, ma vi si permane per più di 183 giorni l’anno.

 

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DEFINIZIONE DI DOMICILIO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
DEL REGNO UNITO

Domicilio è una nozione di diritto che sottintende la constatazione di una situazione di fatto e che è distinta da quella di nazionalità o residenza. Con il termine domicile la legge inglese sottende fondamentalmente ad individuare il luogo “da cui ciascun individuo è originario”. Il domicilio rimane quello di origine fino a quando non si ha la capacità giuridica di acquisire un nuovo domicilio e comunque non prima del compimento dei 16 anni di età. Per eleggere un domicilio diverso da quello di origine è necessario fornire le prove che si ha intenzione di vivere in modo permanente e a tempo indeterminato in un dato luogo.
L’individuo deve dimostrare che non ha più alcun legame con il domicilio di origine e che non intende più tornarvi. Pertanto, colui che dall’estero arriva nel Regno Unito con l’intenzione di restarvi è considerato un residente non domiciliato fino a che dia prova evidente di aver reciso tutti i legami con il suo precedente Paese di domicilio.

 



 

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IL REGIME DEI RESIDENTI NON DOMICILIATI

Lo status di residenti non domiciliati nel diritto tributario inglese si applica a quei contribuenti che risiedono nel Regno Unito, ma sono domiciliati altrove. Questi contribuenti, pur essendo considerati fiscalmente residenti, sono assoggettati a tassazione soltanto sui redditi prodotti nel territorio del Regno, mentre quelli realizzati all’estero non sono soggetti ad imposta a meno che non siano stati effettivamente trasferiti nel Regno Unito (sistema di tassazione della remittance basis). I residenti domiciliati, invece, sono tassati sui redditi, ovunque essi siano stati prodotti. Coloro che sono residenti, ma che non hanno domicilio nel Regno Unito, ricevono un trattamento fiscale speciale in relazione ai redditi prodotti fuori del Regno Unito: chi è residente non domiciliato è soggetto a tassazione solo sui redditi e sui guadagni di capitale realizzati nel Regno Unito o realizzati all’estero, ma rimessi nel territorio; sono invece esenti i redditi e le altre forme di guadagno, prodotti all’estero e non rimpatriati. In pratica la remittance basis allinea il principio di tassazione dei residenti non domiciliati a quello dei soggetti non residenti, introducendo il principio della territorialità per l’assoggettamento dei redditi.
 

 

 

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 RESIDENTE IN UK AI FINI FISCALI, MA DOMICILIATO ALL’ESTERO
BASE IMPONIBILE NEL CASO DI OPZIONE PER LA REMITTANCE BASIS

- Tutti i redditi e plusvalenze di fonte UK
- Tutti i redditi rimessi in UK
(ma non i redditi che rimangono all’estero)

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL FINANCE ACT 2008 SONO LE SEGUENTI:

- Le regole per determinare la residenza fiscale nel Regno Unito.
- Il regime della remittance basis : Introduzione della tassa forfettaria
 di £ 30’000.

Le persone fisiche
residenti non domiciliate possono decidere (in sede di dichiarazione dei redditi) se aderire al regime impositivo fondato sul sistema della remittance basis o se assoggettarsi a tassazione su base mondiale. Il contribuente residente non domiciliato può scegliere di anno in anno se optare o no per la remittance basis: chi sceglie di non beneficiarne è tassato sui redditi prodotti a livello mondiale.
I contribuenti che aderiscono al sistema della
remittance basis, devono pagare una tassa forfettaria (Remittance Basis Charge - RBC) di £ 30.000.
 Fanno eccezione quei contribuenti che hanno redditi di fonte estera e detenuti all’estero inferiori a £ 2.000 per singolo periodo d’imposta.

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CON RIFERIMENTO ALLA REMITTANCE BASIS CHARGE - RBC,
LA FINANZIARIA 2008 HA INOLTRE CHIARITO QUANTO SEGUE:

- Se l’imposta aggiuntiva di £ 30’000 è pagata con disponibilità estere (assegno o trasferimento bancario), il pagamento non costituisce rimessa imponibile a condizione che i £ 30.000 siano versati direttamente nelle casse del fisco.
- La RBC è a tutti gli effetti considerata come un’imposta sui redditi e capital gain non
remitted ed il contribuente può quindi scegliere a quale reddito imputare il pagamento.
- Il reddito a cui è imputato il pagamento dei £ 30’000 non sarà ulteriormente tassato quando fisicamente rimesso in UK.

I contribuenti residenti
non domiciled che non fanno domanda per beneficiare del regime di tassazione basato sulla remittance basis, e che verranno quindi tassati su base mondiale, possono utilizzare eventuali minusvalenze estere per compensare eventuali capital gain prodotti all’estero. Inoltre è ora possibile utilizzare minusvalenze estere realizzate in anni in cui l’individuo è stato soggetto al regime della remittance basis per compensare capital gain esteri realizzati in anni in cui lo stesso era tassato su base mondiale.

(Salvo future modifiche Governative)

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