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IL REGIME DEL “RESIDENT NON DOMICILED”
NEL REGNO UNITO
Il regime tributario del Regno Unito
distingue tra domiciliati e residenti non domiciliati;questi ultimi
possono essere ordinari o non ordinari. I residenti non domiciliati
non sono tassati sulla globalità dei redditi percepiti come
avviene per i residenti con domicilio ma unicamente sui redditi di
fonte inglese e di fonte estera se rimpatriati nel Regno. Tale
regime ha subito
alcune modifiche con la Finanziaria inglese del 2008 in vigore dal
1° gennaio 2009.
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DEFINIZIONE DI RESIDENZA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
DEL REGNO UNITO
Per essere considerati
residenti nel Regno Unito si deve essere
fisicamente presenti nel
Paese in un momento qualsiasi dell’anno fiscale. Si è residenti se
si trascorrono nel Regno Unito 183 giorni o più nel corso dell’anno
fiscale oppure in media tre mesi ogni anno
solare (gennaio - dicembre) nei precedenti quattro anni. Si può
ugualmente essere considerati residenti se si trascorre sul
territorio inglese una media di più di 91 giorni per anno fiscale
durante quattro anni consecutivi. Dall’anno fiscale iniziato il 6
aprile 2008 i giorni di partenza e d’arrivo sono considerati come
giorni di permanenza ed inclusi nel calcolo dei 91 e 183 giorni.
Nella giurisprudenza anglosassone si è sviluppato il concetto di
“residenti ordinari” (ordinarily
residents) e “residenti non
ordinari”
(non ordinarily
residents). Sono considerati
residenti ordinari coloro che manifestano un’esplicita volontà di
rimanere nel Regno Unito per almeno tre anni consecutivi. Si può
essere considerati residenti non ordinari se si risiede
normalmente fuori del Regno Unito, ma vi si permane per più di 183
giorni
l’anno.
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DEFINIZIONE DI DOMICILIO
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DEL REGNO
UNITO
Domicilio
è una
nozione di diritto che sottintende la constatazione di una
situazione di fatto e che è distinta da quella di nazionalità o
residenza. Con il termine domicile
la legge inglese sottende fondamentalmente
ad individuare il luogo “da cui ciascun individuo
è originario”. Il domicilio rimane quello di origine fino a quando
non si ha la capacità giuridica di acquisire un nuovo domicilio e
comunque non prima del compimento dei 16 anni di età. Per eleggere
un domicilio diverso da quello di origine è necessario fornire le
prove che si ha intenzione di vivere in modo permanente e a tempo
indeterminato in un dato luogo. L’individuo deve dimostrare che
non ha più alcun legame con il domicilio di origine e che non
intende più tornarvi. Pertanto, colui che dall’estero arriva nel
Regno Unito con l’intenzione di restarvi è considerato un residente
non domiciliato fino a che dia prova evidente di aver reciso tutti i
legami con il suo precedente Paese di domicilio.
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IL REGIME DEI RESIDENTI NON
DOMICILIATI
Lo status di
residenti non domiciliati
nel diritto tributario inglese si applica a quei
contribuenti che risiedono nel Regno Unito, ma sono domiciliati
altrove. Questi contribuenti, pur essendo considerati fiscalmente
residenti, sono assoggettati a tassazione soltanto sui redditi
prodotti nel territorio del Regno, mentre quelli realizzati
all’estero non sono soggetti ad imposta a meno che non siano stati
effettivamente trasferiti nel Regno Unito (sistema di tassazione
della remittance
basis). I
residenti
domiciliati, invece, sono tassati
sui redditi, ovunque essi siano stati prodotti.
Coloro che sono residenti, ma che non hanno domicilio nel Regno
Unito, ricevono un trattamento fiscale speciale in relazione ai
redditi prodotti fuori del Regno Unito: chi è residente
non domiciliato è soggetto a tassazione
solo sui redditi e sui guadagni di capitale realizzati nel Regno
Unito o realizzati all’estero, ma rimessi nel territorio; sono
invece esenti i redditi e le altre forme di guadagno, prodotti
all’estero e non rimpatriati. In pratica la remittance
basis allinea il principio di
tassazione dei residenti non domiciliati a quello dei soggetti non
residenti, introducendo il principio della territorialità per
l’assoggettamento dei redditi.
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RESIDENTE IN UK AI FINI FISCALI, MA
DOMICILIATO ALL’ESTERO BASE IMPONIBILE NEL CASO DI OPZIONE PER LA
REMITTANCE BASIS
- Tutti i redditi e plusvalenze di fonte
UK - Tutti i redditi rimessi in UK (ma non i redditi che
rimangono all’estero)
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL FINANCE ACT 2008
SONO LE SEGUENTI:
- Le regole per determinare la residenza
fiscale nel Regno Unito.
- Il
regime della remittance basis : Introduzione della tassa forfettaria
di £
30’000.
Le persone fisiche
residenti non domiciliate
possono decidere (in sede di dichiarazione dei
redditi) se aderire al regime impositivo fondato sul sistema della remittance
basis o se assoggettarsi a
tassazione su base mondiale. Il contribuente residente
non domiciliato può scegliere di anno in
anno se optare o no per la remittance
basis: chi sceglie di non beneficiarne è
tassato sui redditi prodotti a livello mondiale.
I contribuenti che aderiscono al sistema
della remittance
basis, devono pagare una tassa
forfettaria (Remittance Basis Charge -
RBC) di £ 30.000.
Fanno eccezione quei
contribuenti che hanno redditi di fonte estera e detenuti all’estero
inferiori
a £ 2.000 per singolo periodo
d’imposta.
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CON RIFERIMENTO ALLA
REMITTANCE BASIS CHARGE -
RBC,
LA FINANZIARIA
2008 HA INOLTRE CHIARITO QUANTO
SEGUE:
- Se l’imposta aggiuntiva di £ 30’000 è
pagata con disponibilità estere (assegno o trasferimento bancario),
il pagamento non costituisce rimessa imponibile a condizione che i £
30.000 siano versati direttamente nelle casse del fisco.
- La RBC è a tutti gli effetti
considerata come un’imposta sui redditi e capital gain non
remitted ed il contribuente
può quindi scegliere a quale reddito imputare il
pagamento.
- Il reddito a cui è imputato il pagamento dei £
30’000 non sarà ulteriormente tassato quando fisicamente rimesso in
UK.
I contribuenti residenti
non domiciled
che non fanno domanda per beneficiare del regime
di tassazione basato sulla remittance
basis, e che verranno quindi
tassati su base mondiale, possono utilizzare eventuali minusvalenze
estere per compensare eventuali capital
gain prodotti all’estero.
Inoltre è ora possibile utilizzare minusvalenze estere realizzate in
anni in cui l’individuo è stato soggetto al regime della remittance
basis per compensare
capital gain
esteri realizzati in anni
in cui lo stesso era tassato su base
mondiale.
(Salvo future modifiche
Governative)
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