LA SVIZZERA, L’OCSE E IL SEGRETO BANCARIO

La recente crisi finanziaria internazionale ha indotto importanti Paesi industrializzati a prestare maggiore attenzione alle risorse fiscali disponibili e ad aumentare conseguentemente la pressione sugli Stati che ammettono il segreto bancario.
 Pertanto alcuni mesi or sono la Svizzera ed altri Paesi europei furono inseriti nella cosiddetta lista grigia delle giurisdizioni non completamente cooperative in materia fiscale.

 

 

 

 

 

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LA SITUAZIONE ATTUALE

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale svizzero autorizzò l’inizio di negoziati per la firma di Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale sul reddito e sulla sostanza (CDI). Gli accordi conclusi da quel momento in poi contengono una clausola sullo scambio d’informazioni conforme all’articolo 26 del modello di Convenzione dell’OCSE, negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale. Sinora la Svizzera ha firmato dodici CDI (con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Spagna, Norvegia, Austria Gran Bretagna, Messico, Finlandia, Isole Far Oer, Stati Uniti e Qatar). La Confederazione Elvetica è stata, pertanto, depennata dalla lista grigia.
Tuttavia la normativa riguardante il segreto bancario rimane in vigore. Oggetto di modifica è unicamente il tenore dell’articolo sullo scambio d’informazioni fiscali contenuto nel modello OCSE per le CDI. Per quanto riguarda il futuro la Confederazione Elvetica, come l’Austria, il Belgio, il Lussemburgo, Singapore, Hong Kong e Macao, si è impegnata ad implementare una delle forme di scambio d’informazioni previste dall’art. 26.
Nel caso della Svizzera si procederà all’introduzione dello scambio d’informazioni su richiesta circostanziata.
Le autorità fiscali estere devono presentare una richiesta scritta contenente:

- il nome del contribuente;
- la fattispecie dell’evasione fiscale;
- il nome della banca o della succursale.

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IL SEGRETO BANCARIO SVIZZERO

Consiste in una serie di norme volte a tutelare i dati bancari dei clienti, vietandone la comunicazione a terzi.
Questo principio è implicito sia nell’articolo 13 della Costituzione federale sia nell’articolo 398 cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni. Inoltre la violazione del segreto bancario è disciplinata esplicitamente all’articolo 47 della Legge sulle banche, che stabilisce una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria fino a CHF 250’000.- a chiunque rivela, per negligenza, informazioni coperte dal segreto bancario.

 


 

 

 


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CONCLUSIONE

Riprendendo senza riserve lo standard dell’OCSE relativo all’assistenza amministrativa in materia fiscale secondo l’articolo 26 del modello di Convenzione, la Confederazione sottolinea la sua disponibilità a trattare. In questo contesto, però, il Consiglio federale ritiene irrinunciabili i seguenti elementi per la sua futura politica di assistenza amministrativa in materia tributaria:

- nessuno scambio automatico di informazioni;

- assistenza amministrativa in materia fiscale limitata a casi singoli motivati e su domanda;

- nessuna fishing expedition (espressione utilizzata per indicare le richieste di informazioni, soprattutto bancarie, non su individui seriamente sospettati, ma su gruppi generici col procedimento buttiamo l’amo e vediamo chi abbocca;

- scambio di informazioni limitato alle imposte considerate dalla relativa Convenzione di doppia imposizione.
 

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