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LA SVIZZERA, L’OCSE E IL SEGRETO
BANCARIO
La recente crisi finanziaria internazionale ha
indotto importanti Paesi industrializzati a prestare maggiore
attenzione alle risorse fiscali disponibili e ad aumentare
conseguentemente la pressione sugli Stati che ammettono il segreto
bancario.
Pertanto alcuni mesi or sono la Svizzera ed altri Paesi
europei furono inseriti nella cosiddetta lista grigia delle
giurisdizioni non completamente cooperative in materia
fiscale.
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LA SITUAZIONE
ATTUALE
Il 13 marzo 2009 il
Consiglio federale svizzero autorizzò l’inizio di negoziati
per
la firma di Convenzioni
contro la doppia imposizione fiscale sul reddito e sulla sostanza (CDI).
Gli accordi conclusi da quel momento in poi contengono una clausola
sullo scambio d’informazioni conforme all’articolo 26 del modello di
Convenzione dell’OCSE, negoziato in base ai parametri decisi dal
Consiglio federale. Sinora la Svizzera ha firmato dodici CDI (con
Danimarca, Lussemburgo, Francia, Spagna, Norvegia, Austria Gran
Bretagna, Messico, Finlandia, Isole Far Oer, Stati Uniti e Qatar).
La Confederazione Elvetica è stata, pertanto, depennata dalla
lista grigia.
Tuttavia la normativa riguardante il
segreto bancario rimane in vigore. Oggetto di modifica è unicamente
il tenore dell’articolo sullo scambio d’informazioni fiscali
contenuto nel modello OCSE per le CDI. Per quanto riguarda il futuro
la Confederazione Elvetica, come l’Austria, il Belgio, il
Lussemburgo, Singapore, Hong Kong e Macao, si è impegnata ad
implementare una delle forme di scambio d’informazioni previste
dall’art. 26. Nel caso della Svizzera si procederà
all’introduzione dello scambio d’informazioni su richiesta
circostanziata. Le autorità fiscali estere devono presentare
una richiesta scritta contenente:
- il nome del contribuente;
- la fattispecie dell’evasione fiscale;
- il nome della banca o della succursale.
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IL SEGRETO BANCARIO SVIZZERO
Consiste in una serie di norme volte a
tutelare i dati bancari dei clienti, vietandone la comunicazione a
terzi. Questo principio è implicito sia nell’articolo 13 della
Costituzione federale sia nell’articolo 398 cpv. 2 del Codice delle
Obbligazioni. Inoltre la violazione del segreto bancario è
disciplinata esplicitamente all’articolo 47 della Legge
sulle banche, che stabilisce una pena detentiva
sino a tre anni o una pena pecuniaria fino a CHF 250’000.- a
chiunque rivela, per negligenza, informazioni coperte dal segreto
bancario.
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CONCLUSIONE
Riprendendo senza riserve lo standard
dell’OCSE relativo all’assistenza amministrativa in materia fiscale
secondo l’articolo 26
del modello di Convenzione, la Confederazione
sottolinea la sua disponibilità a trattare. In questo contesto,
però, il Consiglio federale ritiene irrinunciabili i seguenti
elementi per la sua futura politica di assistenza amministrativa in
materia tributaria:
- nessuno scambio
automatico di informazioni;
- assistenza
amministrativa in materia fiscale limitata a casi singoli motivati e
su domanda;
- nessuna fishing expedition
(espressione
utilizzata per indicare le richieste di informazioni, soprattutto
bancarie, non su individui seriamente sospettati, ma su gruppi
generici col procedimento buttiamo l’amo e vediamo chi
abbocca;
- scambio di informazioni limitato alle imposte
considerate dalla relativa Convenzione di doppia
imposizione.
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